Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 3. Requisiti di accessibilità
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Sintesi Articolo 3
Il decreto impone requisiti di accessibilità digitale per prodotti e servizi, inclusa l’accessibilità dei siti web, come previsto dalla normativa accessibilità siti web 2025. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate, ma riceveranno supporto tramite linee guida. Anche le comunicazioni di emergenza al 112 devono essere accessibili. L’obiettivo è garantire che tutti, incluse le persone con disabilità, possano accedere a siti e servizi digitali in modo equo.
- I prodotti di cui all’articolo 1, comma 2, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni I e, salvo i terminali self-service, II dell’allegato I.
- I servizi di cui all’articolo 1, comma 3, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni III e IV dell’allegato I.
- Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al comma 2.
- Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’Autorità politica delegata per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, definisce apposite linee guida per facilitare l’applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle microimprese, previa consultazione delle stesse.
- La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all’articolo 1, comma 4, deve essere conforme agli specifici requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell’allegato I.
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