Indice articoli normativa

Art 17. Vigilanza del mercato dei prodotti

L’articolo regola la sorveglianza del mercato sui prodotti soggetti al decreto, con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (precedentemente Ministero dello Sviluppo Economico) come Autorità di vigilanza. Il Ministero verifica che gli operatori economici abbiano eseguito correttamente la valutazione di conformità, controllando l’uso dei criteri e la conformità ai requisiti di accessibilità digitale. Le informazioni sulla conformità sono rese disponibili ai consumatori in formato accessibile, ma sono limitate per proteggere segreti commerciali e dati personali. L’obiettivo è garantire la trasparenza mantenendo la riservatezza delle imprese.

  1. Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al presente decreto, nell’effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi di cui all’articolo 13, comma 1:
    a) verifica se la valutazione di cui all’articolo 13 è stata effettuata dall’operatore economico;
    b) riesamina la valutazione e i relativi risultati, compreso l’uso corretto dei criteri di cui all’allegato V;
    c) controlla la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
  3. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità applicabili e in merito alla valutazione di cui all’articolo 13 sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.
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