Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 17. Vigilanza del mercato dei prodotti
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Sintesi Articolo 17
L’articolo regola la sorveglianza del mercato sui prodotti soggetti al decreto, con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (precedentemente Ministero dello Sviluppo Economico) come Autorità di vigilanza. Il Ministero verifica che gli operatori economici abbiano eseguito correttamente la valutazione di conformità, controllando l’uso dei criteri e la conformità ai requisiti di accessibilità digitale. Le informazioni sulla conformità sono rese disponibili ai consumatori in formato accessibile, ma sono limitate per proteggere segreti commerciali e dati personali. L’obiettivo è garantire la trasparenza mantenendo la riservatezza delle imprese.
- Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008.
- Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al presente decreto, nell’effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi di cui all’articolo 13, comma 1:
a) verifica se la valutazione di cui all’articolo 13 è stata effettuata dall’operatore economico;
b) riesamina la valutazione e i relativi risultati, compreso l’uso corretto dei criteri di cui all’allegato V;
c) controlla la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. - Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità applicabili e in merito alla valutazione di cui all’articolo 13 sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.
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