Indice articoli normativa

Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti

L’allegato definisce le fasi del controllo interno della produzione, la procedura con cui il fabbricante garantisce che i prodotti rispettino i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva. Prevede la redazione di una documentazione tecnica dettagliata, utile a dimostrare la conformità e l’eventuale onere sproporzionato. Il fabbricante deve assicurare che la produzione sia coerente con la documentazione, apporre la marcatura CE e fornire la dichiarazione di conformità UE. Alcuni obblighi possono essere delegati a un rappresentante autorizzato.

1. Controllo interno della produzione

Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato soddisfa i pertinenti requisiti della presente direttiva.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. Tale documentazione tecnica consente di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti di accessibilità di cui all’articolo 4 e, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso dell’articolo 14, di dimostrare che i pertinenti requisiti di accessibilità introdurrebbero una modifica sostanziale o imporrebbero un onere sproporzionato. La documentazione tecnica deve specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.
La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale del prodotto;
b) un elenco delle norme armonizzate e di altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all’articolo 4 qualora tali norme armonizzate o specifiche tecniche non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinchè il processo di fabbricazione e di controllo garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e ai requisiti di accessibilità della presente direttiva.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto. La dichiarazione di conformità UE identifica il prodotto per il quale è stata redatta.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per suo conto e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

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