Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 7. Rappresentante autorizzato
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Sintesi Articolo 7
Il decreto consente ai fabbricanti di designare un rappresentante autorizzato per gestire la conformità dei prodotti ai requisiti di accessibilità digitale. Il rappresentante deve conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per 5 anni e fornire informazioni alle autorità competenti. Tuttavia, il fabbricante mantiene la responsabilità per la creazione della documentazione tecnica e per gli obblighi previsti dall’articolo 6. L’obiettivo è garantire che i prodotti siano conformi agli standard di accessibilità UE, con un chiaro controllo e divisione delle responsabilità.
- Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato a eseguire i compiti specificati nel mandato stesso. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:
a) conservare la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni da quanto è stato conferito il mandato, per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri;
b) fornire al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su richiesta motivata, le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alle disposizioni di cui all’articolo 3;
c) cooperare con il Ministero dello sviluppo economico e le autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su loro richiesta, all’attuazione delle iniziative intraprese per rendere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili i prodotti che rientrano nel loro mandato. - L’ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 6 e l’elaborazione della documentazione tecnica di cui al medesimo articolo non possono rientrare nel mandato del rappresentante autorizzato.
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