Indice articoli normativa

Art 8. Obblighi dell'importatore

Il decreto impone agli importatori di garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti di accessibilità digitale prima della commercializzazione, verificando che la documentazione tecnica e la marcatura CE siano complete. Devono assicurarsi che le istruzioni di sicurezza siano fornite in italiano e sospendere la vendita di prodotti non conformi. Sono obbligati a conservare la documentazione per 5 anni, fornire le informazioni alle autorità competenti, e collaborare per risolvere le non conformità, contribuendo a rispettare la normativa sull’accessibilità digitale e le regole di accessibilità per i prodotti immessi sul mercato.

  1. L’importatore immette sul mercato solo prodotti conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3.
  2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l’importatore verifica che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all’allegato III. Esso assicura che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall’allegato III, che il prodotto rechi marcatura CE e sia accompagnato dall’ulteriore documentazione prescritta dal presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all’articolo 6.
  3. L’importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all’articolo 3, ne informa il fabbricante e l’autorità di vigilanza competente e non immette il prodotto sul mercato finchè esso non sia stato reso conforme.
  4. L’importatore indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio d’impresa e l’indirizzo al quale può essere contattato oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana e in lingua inglese per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza competenti.
  5. L’importatore garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
  6. L’importatore garantisce che, fino a quando prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
  7. L’importatore tiene una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione dell’autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato e provvede affinchè, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale autorità. L’importatore che accerti, ovvero abbia motivo di ritenere, che un prodotto che ha immesso sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, l’importatore informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, l’importatore tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili e dei relativi reclami.
  8. L’importatore ha l’obbligo di fornire, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del prodotto, nella lingua italiana ovvero in inglese. L’importatore ha l’obbligo di cooperare, su richiesta, all’attuazione delle iniziative assunte dal Ministero ovvero dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.
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