Indice articoli normativa

Art 9. Obblighi del distributore

Il decreto stabilisce che i distributori devono verificare la conformità digitale dei prodotti, assicurandosi che siano conformi ai requisiti di accessibilità digitale, come la marcatura CE e la documentazione tecnica. Devono garantire che le informazioni siano in italiano o inglese e che le condizioni di stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità accessibilità web. Se il prodotto non è conforme, devono sospenderne la vendita, informare le autorità e collaborare per eliminare le non conformità, rispettando la normativa accessibilità siti web 2025.

  1. Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in lingua inglese e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8.
  2. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere, che un prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, non immette il prodotto sul mercato finchè esso non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l’importatore e il Ministero dello sviluppo economico.
  3. Il distributore garantisce che, fino a quando un prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
  4. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili ai sensi del presente decreto, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo dal mercato. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, il distributore ne informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai quali il prodotto non è conforme e le eventuali misure correttive adottate.
  5. Il distributore, su richiesta motivata del Ministero dello sviluppo economico ovvero delle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, fornisce le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrarne la conformità e collabora, su loro richiesta, all’attuazione delle iniziative assunte dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.
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