Indice articoli normativa

Art 2. Definizioni

Il decreto legislativo n. 82/2022, che entrerà in vigore il 28 giugno 2025, stabilisce i requisiti di accessibilità digitale per prodotti e servizi, con un focus particolare su persone con disabilità. Si applica a hardware e software destinati ai consumatori, come sistemi operativi, dispositivi interattivi, e-reader, e-book e servizi bancari digitali. Definisce anche l’accessibilità dei siti web per biglietterie elettroniche, servizi di media audiovisivi e comunicazione elettronica, e regola i servizi di trasporto pubblico. Il decreto specifica i ruoli di operatori economici, fornitori di servizi, PMI e microimprese, e menziona le tecnologie assistive necessarie per garantire l’accessibilità. Vengono definite le modalità per la raccolta delle comunicazioni di emergenza al numero 112 e vengono fissate le caratteristiche per i sistemi di pagamento elettronico, biglietti elettronici e commercio online, con l’obiettivo di garantire un’esperienza inclusiva. L’intento è armonizzare le normative per assicurare l’accessibilità dei servizi digitali e fisici per tutti, in linea con le direttive UE.

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
    a) persone con disabilità: coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    b) prodotto: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
    c) servizio: un servizio come definito all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    d) fornitore di servizi: persona fisica o giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell’Unione o si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell’Unione;
    e) servizi di media audiovisivi: servizi definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE, recepita con l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
    f) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi: servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica utilizzati per individuare, selezionare, ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e visualizzarli, incluse caratteristiche accessorie come sottotitoli, audiodescrizione, sottotitoli parlati, interpretazione in lingua dei segni, guide elettroniche ai programmi (EPG), ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/13/UE, recepita con l’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
    g) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi: apparecchiature il cui scopo principale è fornire accesso a tali servizi;
    h) servizio di comunicazione elettronica: come definito all’articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    i) servizio di conversazione globale: come definito all’articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    l) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP: come definito all’articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    m) PSAP più idoneo: come definito all’articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    n) comunicazione di emergenza: come definita all’articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    o) servizio di emergenza: come definito all’articolo 2, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera nnn), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    p) testo in tempo reale: forma di conversazione testuale punto-a-punto o multipunto in cui il testo è trasmesso carattere per carattere in modo continuo;
    q) messa a disposizione sul mercato: fornitura sul mercato dell’Unione, in attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato;
    r) immissione sul mercato: prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
    s) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio;
    t) rappresentante autorizzato: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione, autorizzata per iscritto dal fabbricante ad agire per suo conto in relazione a compiti specifici;
    u) importatore: persona fisica o giuridica nell’Unione che immette sul mercato un prodotto proveniente da un paese terzo;
    v) distributore: soggetto nella catena di fornitura, diverso da fabbricante o importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
    z) operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il fornitore di servizi;
    aa) consumatore: persona fisica che acquista o utilizza un prodotto o servizio per scopi non professionali;
    bb) microimpresa: impresa con meno di 10 addetti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
    cc) piccole e medie imprese (PMI): imprese con meno di 250 addetti, fatturato annuo fino a 50 milioni di euro o bilancio annuo fino a 43 milioni di euro, escludendo le microimprese;
    dd) norma armonizzata: come definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
    ee) specifiche tecniche: come definita all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012, recepito con l’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 317 del 1986;
    ff) servizi bancari per consumatori: fornitura dei seguenti servizi:
  2. contratti di credito secondo le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
  3. servizi ai sensi dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE;

  4. servizi di pagamento come da direttiva (UE) 2015/2366;

  5. servizi legati al conto di pagamento (direttiva 2014/92/UE);

  6. moneta elettronica come definita nella direttiva 2009/110/CE;
    gg) terminale di pagamento: dispositivo usato per pagamenti tramite strumenti di pagamento, presso un punto vendita fisico;
    hh) servizi di commercio elettronico: servizi a distanza forniti tramite siti web o applicazioni mobili per concludere contratti di consumo;
    ii) servizi di trasporto passeggeri aerei: servizi commerciali in partenza, transito o arrivo da/verso aeroporti situati nel territorio dell’Unione;
    ll) servizi di trasporto passeggeri con autobus: come definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 181/2011;
    mm) servizi di trasporto passeggeri ferroviari: servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, esclusi quelli all’articolo 2, paragrafo 2;
    nn) servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili: come da articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010, esclusi quelli al paragrafo 2;
    oo) servizi di trasporto urbani ed extraurbani: come definiti nella direttiva 2012/34/UE, limitatamente a ferroviario, autobus, metropolitana, tram e filobus;
    pp) servizi di trasporto regionali: trasporto regionale su ferrovia, autobus, metropolitana, tram e filobus, ai sensi della direttiva 2012/34/UE;
    qq) tecnologia assistiva: qualsiasi sistema, dispositivo o software usato per aumentare o compensare limitazioni funzionali delle persone con disabilità;
    rr) sistema operativo: software che gestisce l’hardware e presenta l’interfaccia utente, esclusi firmware e sistemi di avvio (boot loader, BIOS);
    ss) sistema hardware informatico generico per consumatori: combinazione di hardware che costituisce un computer completo, multifunzionale, destinato ai consumatori.

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