Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 2. Definizioni
Home » Disposizioni Generali e Obblighi » Art 2. Definizioni
Sintesi Articolo 2
Il decreto legislativo n. 82/2022, che entrerà in vigore il 28 giugno 2025, stabilisce i requisiti di accessibilità digitale per prodotti e servizi, con un focus particolare su persone con disabilità. Si applica a hardware e software destinati ai consumatori, come sistemi operativi, dispositivi interattivi, e-reader, e-book e servizi bancari digitali. Definisce anche l’accessibilità dei siti web per biglietterie elettroniche, servizi di media audiovisivi e comunicazione elettronica, e regola i servizi di trasporto pubblico. Il decreto specifica i ruoli di operatori economici, fornitori di servizi, PMI e microimprese, e menziona le tecnologie assistive necessarie per garantire l’accessibilità. Vengono definite le modalità per la raccolta delle comunicazioni di emergenza al numero 112 e vengono fissate le caratteristiche per i sistemi di pagamento elettronico, biglietti elettronici e commercio online, con l’obiettivo di garantire un’esperienza inclusiva. L’intento è armonizzare le normative per assicurare l’accessibilità dei servizi digitali e fisici per tutti, in linea con le direttive UE.
- Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) persone con disabilità: coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) prodotto: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
c) servizio: un servizio come definito all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
d) fornitore di servizi: persona fisica o giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell’Unione o si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell’Unione;
e) servizi di media audiovisivi: servizi definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE, recepita con l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
f) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi: servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica utilizzati per individuare, selezionare, ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e visualizzarli, incluse caratteristiche accessorie come sottotitoli, audiodescrizione, sottotitoli parlati, interpretazione in lingua dei segni, guide elettroniche ai programmi (EPG), ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/13/UE, recepita con l’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
g) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi: apparecchiature il cui scopo principale è fornire accesso a tali servizi;
h) servizio di comunicazione elettronica: come definito all’articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
i) servizio di conversazione globale: come definito all’articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
l) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP: come definito all’articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
m) PSAP più idoneo: come definito all’articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
n) comunicazione di emergenza: come definita all’articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
o) servizio di emergenza: come definito all’articolo 2, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l’articolo 2, comma 1, lettera nnn), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
p) testo in tempo reale: forma di conversazione testuale punto-a-punto o multipunto in cui il testo è trasmesso carattere per carattere in modo continuo;
q) messa a disposizione sul mercato: fornitura sul mercato dell’Unione, in attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato;
r) immissione sul mercato: prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
s) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio;
t) rappresentante autorizzato: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione, autorizzata per iscritto dal fabbricante ad agire per suo conto in relazione a compiti specifici;
u) importatore: persona fisica o giuridica nell’Unione che immette sul mercato un prodotto proveniente da un paese terzo;
v) distributore: soggetto nella catena di fornitura, diverso da fabbricante o importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
z) operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il fornitore di servizi;
aa) consumatore: persona fisica che acquista o utilizza un prodotto o servizio per scopi non professionali;
bb) microimpresa: impresa con meno di 10 addetti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
cc) piccole e medie imprese (PMI): imprese con meno di 250 addetti, fatturato annuo fino a 50 milioni di euro o bilancio annuo fino a 43 milioni di euro, escludendo le microimprese;
dd) norma armonizzata: come definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
ee) specifiche tecniche: come definita all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012, recepito con l’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 317 del 1986;
ff) servizi bancari per consumatori: fornitura dei seguenti servizi: - contratti di credito secondo le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
servizi ai sensi dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE;
servizi di pagamento come da direttiva (UE) 2015/2366;
servizi legati al conto di pagamento (direttiva 2014/92/UE);
moneta elettronica come definita nella direttiva 2009/110/CE;
gg) terminale di pagamento: dispositivo usato per pagamenti tramite strumenti di pagamento, presso un punto vendita fisico;
hh) servizi di commercio elettronico: servizi a distanza forniti tramite siti web o applicazioni mobili per concludere contratti di consumo;
ii) servizi di trasporto passeggeri aerei: servizi commerciali in partenza, transito o arrivo da/verso aeroporti situati nel territorio dell’Unione;
ll) servizi di trasporto passeggeri con autobus: come definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 181/2011;
mm) servizi di trasporto passeggeri ferroviari: servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, esclusi quelli all’articolo 2, paragrafo 2;
nn) servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili: come da articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010, esclusi quelli al paragrafo 2;
oo) servizi di trasporto urbani ed extraurbani: come definiti nella direttiva 2012/34/UE, limitatamente a ferroviario, autobus, metropolitana, tram e filobus;
pp) servizi di trasporto regionali: trasporto regionale su ferrovia, autobus, metropolitana, tram e filobus, ai sensi della direttiva 2012/34/UE;
qq) tecnologia assistiva: qualsiasi sistema, dispositivo o software usato per aumentare o compensare limitazioni funzionali delle persone con disabilità;
rr) sistema operativo: software che gestisce l’hardware e presenta l’interfaccia utente, esclusi firmware e sistemi di avvio (boot loader, BIOS);
ss) sistema hardware informatico generico per consumatori: combinazione di hardware che costituisce un computer completo, multifunzionale, destinato ai consumatori.