Indice articoli normativa

Art 1. Ambito di applicazione

Il decreto legislativo del 27 maggio 2022, n. 82, stabilisce i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi a partire dal 28 giugno 2025. Si applica a una serie di prodotti, tra cui hardware e sistemi operativi informatici destinati ai consumatori, terminali self-service per pagamenti e servizi, dispositivi interattivi per comunicazioni elettroniche e media audiovisivi, nonché lettori di libri elettronici. Per quanto riguarda i servizi, il decreto disciplina l’accessibilità di comunicazioni elettroniche (esclusi i servizi macchina-macchina), media audiovisivi, informazioni e biglietteria elettronica per il trasporto passeggeri, servizi bancari, e-book con software dedicato e piattaforme di commercio elettronico. Inoltre, include la raccolta delle comunicazioni di emergenza al numero unico 112. Sono escluse dall’applicazione del decreto alcune categorie di contenuti online, come media preregistrati pubblicati prima del 28 giugno 2025, file di ufficio antecedenti a tale data, carte e servizi di cartografia online non essenziali per la navigazione, contenuti di terzi non controllati dagli operatori economici e archivi di siti web non aggiornati dopo la data di entrata in vigore.

  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025.
  2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi sul mercato:
        a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
        b) i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;
        c) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
        d) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
        e) lettori di libri elettronici (e-reader).
  3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, il presente decreto si applica ai seguenti servizi:
        a) servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
        b) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
        c) gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:
            1) siti web;
            2) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
            3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
            4) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione;
            5) terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
        d) servizi bancari per consumatori;
        e) libri elettronici (e-book) e software dedicati;
        f) servizi di commercio elettronico.
  4. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112».
  5. Il presente decreto non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti:
        a) media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025;
        b) formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;
        c) carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;
        d) contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall’operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo;
        e) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.
  6. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 3 maggio del 2019, n. 37.
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