Indice articoli normativa

Art 24. Sanzioni

L’articolo prevede sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori economici che violano disposizioni specifiche del decreto, salvo che il fatto costituisca reato o rientri nei casi di esenzione previsti. Le multe vanno da 5.000 a 40.000 euro, in base alla gravità della non conformità e al numero di prodotti o utenti coinvolti. Inoltre, la mancata ottemperanza alle disposizioni delle autorità di vigilanza comporta sanzioni da 2.500 a 30.000 euro, così come il mancato supporto nelle attività di controllo. Tuttavia, queste sanzioni non si applicano agli illeciti commessi nell’ambito di appalti pubblici regolati dal D.Lgs. 50/2016.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l’operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell’entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi nonché del numero degli utenti coinvolti. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applica, in ogni caso, la sanzione di cui all’articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e dell’articolo 21, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9, comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.
  4. Il presente articolo non si applica ai fatti commessi nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn
Print
Il tuo sito a norma, con PrivacyRise

Cambiano le regole del web.
Scopri se il tuo sito è pronto.

Compila il form con i tuoi dati: ci permetterà di capire meglio la tua situazione e contattarti per una prima valutazione gratuita sull’accessibilità del tuo sito. Insieme possiamo definire i prossimi passi per adeguarti alle WCAG 2.2 in modo semplice, pratico e conforme alla normativa europea.

Inizia oggi a rendere il tuo sito web accessibile.

Perché PrivacyRise?

Cosa succede dopo?
1

Riceviamo i tuoi dati, prendiamo in carico la richiesta e ti ricontattiamo nel breve termine.

2

Facciamo una prima analisi dettagliata del tuo sito web, per valutarne lo stato di accessibilità.

3

Ti inviamo una proposta dettagliata per garantirti la conformità, senza stress.

Richiedi il tuo screening di
accessibilità gratuito!
La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua richiesta è avvenuta correttamente.
Il campo SMS deve contenere tra i 6 e i 19 caratteri e includere il prefisso del paese senza usare +/0 (es. 39xxxxxxxxxx per l'Italia)
?