Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 18. Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
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Sintesi Articolo 18
L’articolo affida al Ministero dello Sviluppo Economico il controllo della conformità dei prodotti ai requisiti di accessibilità. In caso di non conformità, il Ministero può richiedere misure correttive entro termini stabiliti e, se necessario, ordinare il ritiro dal mercato. Se la non conformità ha rilevanza transfrontaliera, vengono informati la Commissione Europea e gli Stati membri. In assenza di interventi correttivi, il Ministero può imporre misure provvisorie che diventano definitive dopo 90 giorni. È prevista una spesa di 500.000 euro annui nel 2023 e 2024 per un sistema informativo di supporto al controllo.
- Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, valuta il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, richiede all’operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esso stabilito. Qualora l’operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all’operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le procedure per l’attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
- Qualora ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure imposte all’operatore economico.
- L’operatore economico garantisce che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti dei prodotti non conformi che ha messo a disposizione sul mercato dell’Unione.
- Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
- Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i requisiti di accessibilità ai quali il prodotto non è conforme, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se la non conformità sia dovuta:
a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili;
b) alle carenze del prodotto con riferimento al rispetto delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di cui all’articolo 14 che conferiscono la presunzione di conformità. - Qualora, decorsi novanta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo, non vengano sollevate obiezioni né dalla Commissione né da altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura è da ritenersi giustificata. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinchè siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato.
- Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l’implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
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