Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 20. Non conformità formale
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Sintesi Articolo 20
L’articolo stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico deve fissare un termine entro cui l’operatore economico è tenuto a correggere eventuali non conformità relative alla marcatura CE, alla dichiarazione UE di conformità o alla documentazione tecnica. Qualora la non conformità persista oltre il termine stabilito, l’autorità di vigilanza ha la facoltà di adottare misure per limitare o vietare la commercializzazione del prodotto, o addirittura ritirarlo dal mercato. L’obiettivo primario è garantire il pieno rispetto delle normative di sicurezza, qualità e conformità, assicurando che i prodotti immessi sul mercato rispondano agli standard richiesti e tutelino la salute e la sicurezza dei consumatori.
- Fatto salvo l’articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l’operatore economico interessato pone fine alla non conformità contestata, ove accerti che:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 14 del presente decreto;
b) il marchio CE non è stato apposto;
c) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata;
d) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente;
e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
f) le informazioni di cui all’articolo 6, comma 6, o all’articolo 8, comma 4, sono assenti, false o incomplete;
g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all’articolo 6 o all’articolo 8 non è rispettato. - Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformità permane, l’autorità di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.