Indice articoli normativa

Art 20. Non conformità formale

L’articolo stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico deve fissare un termine entro cui l’operatore economico è tenuto a correggere eventuali non conformità relative alla marcatura CE, alla dichiarazione UE di conformità o alla documentazione tecnica. Qualora la non conformità persista oltre il termine stabilito, l’autorità di vigilanza ha la facoltà di adottare misure per limitare o vietare la commercializzazione del prodotto, o addirittura ritirarlo dal mercato. L’obiettivo primario è garantire il pieno rispetto delle normative di sicurezza, qualità e conformità, assicurando che i prodotti immessi sul mercato rispondano agli standard richiesti e tutelino la salute e la sicurezza dei consumatori.

  1. Fatto salvo l’articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l’operatore economico interessato pone fine alla non conformità contestata, ove accerti che:
    a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 14 del presente decreto;
    b) il marchio CE non è stato apposto;
    c) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata;
    d) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente;
    e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
    f) le informazioni di cui all’articolo 6, comma 6, o all’articolo 8, comma 4, sono assenti, false o incomplete;
    g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all’articolo 6 o all’articolo 8 non è rispettato.
  2. Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformità permane, l’autorità di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.
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