Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 13. Modifica sostanziale e onere sproporzionato
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Sintesi Articolo 13
L’articolo stabilisce che i requisiti di accessibilità digitale si applicano solo se non comportano modifiche sostanziali ai prodotti o servizi o oneri eccessivi per gli operatori economici. Gli operatori devono documentare e conservare i risultati della valutazione per almeno cinque anni, fornendo la documentazione su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico o delle autorità competenti. Le microimprese sono esentate dalla documentazione, ma devono rinnovare la valutazione ogni cinque anni se invocano l’eccezione per onere sproporzionato. Gli operatori che ricevono finanziamenti per migliorare l’accessibilità non possono invocare l’esenzione. Chi invoca queste eccezioni deve informare le autorità competenti del paese di offerta.
- I requisiti di accessibilità di cui all’articolo 3 si applicano soltanto nella misura in cui la conformità:
a) non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura;
b) non comporti l’imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati. - Gli operatori economici valutano se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), è effettuata sulla base dei criteri di cui all’allegato V.
- Gli operatori economici documentano la valutazione di cui al comma 2 e ne conservano i risultati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dall’ultima messa a disposizione di un prodotto sul mercato ovvero dall’ultima fornitura di un servizio. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione del mercato ovvero è fornito il servizio, gli operatori economici forniscono copia della valutazione di cui al comma 2.
- In deroga al comma 3, le microimprese che trattano prodotti sono esenti dal requisito di documentare la valutazione. Se tuttavia il Ministero dello sviluppo economico lo richiede, le microimprese che trattano prodotti e che hanno scelto di invocare il comma 1 forniscono gli elementi di fatto relativi alla valutazione di cui al comma 2.
- Il fornitore di servizi che invoca il comma 1, lettera b), rinnova la valutazione di cui al comma 2:
a) quando il servizio offerto è modificato;
b) su richiesta delle autorità responsabili del controllo della conformità dei servizi;
c) in ogni caso, almeno ogni cinque anni dall’ultima valutazione. - Agli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l’accessibilità, non si applica il comma 1, lettera b).
- Qualora gli operatori economici, fatta eccezione per le microimprese, invochino il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, ne informano le autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili della conformità dei servizi competenti dello Stato membro in cui il prodotto specifico è immesso sul mercato o è fornito il servizio specifico.