Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 15. Dichiarazione UE conformità prodotti
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Sintesi Articolo 15
L’articolo disciplina la dichiarazione UE di conformità rilasciata dal fabbricante per attestare il rispetto dei requisiti di accessibilità previsti dall’articolo 3. In alcuni casi specifici, la dichiarazione può indicare anche i requisiti non applicabili. Deve essere redatta in italiano, seguendo lo schema dell’allegato III della decisione 768/2008/CE, e aggiornata in caso di modifiche al prodotto o alle norme di riferimento. Se il prodotto rientra in più atti normativi dell’UE, è sufficiente un’unica dichiarazione che ne includa i riferimenti. Con questa dichiarazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti previsti dal decreto, assicurando così la conformità alle normative di accessibilità digitale.
- La dichiarazione UE di conformità rilasciata dal fabbricante attesta la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all’articolo 3. Nei casi di cui all’articolo 13 la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità non sono applicabili.
- La dichiarazione UE di conformità è redatta anche in lingua italiana secondo lo schema previsto dall’allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati all’allegato III del presente decreto ed è aggiornata nel caso di modifiche alla progettazione o alle caratteristiche del prodotto ovvero nel caso di modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l’imposizione di un onere indebito per le microimprese e le piccole e medie imprese.
- Se al prodotto si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un’unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
- Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto.