Indice articoli normativa

Art 21. Conformità dei servizi

L’articolo definisce l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) come Autorità di vigilanza sui servizi digitali, con il compito di verificare la conformità ai requisiti di accessibilità digitale. Se un servizio non è conforme, l’AgID può richiedere misure correttive e, in caso di inadempimento, disporre l’oscuramento del servizio o il ritiro dell’app dagli store. Entro 180 giorni, l’AgID emetterà le Linee guida per l’attuazione della normativa di accessibilità digitale. L’AgID esamina anche i reclami degli utenti e verifica l’adeguamento ai requisiti. La Presidenza del Consiglio pubblicherà le informazioni sulle autorità di vigilanza. È prevista una spesa annuale di 500.000 euro per il 2023.

  1. L’Agenzia per l’Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, ne valuta la conformità rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilità di cui al presente decreto, l’Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da essa stabilito.
    Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l’Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all’oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilità e, ove necessario, o al ritiro dell’applicazione mobile dallo store, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell’utilizzo del servizio.
    Tali misure sono adottate secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza e sono, comunque, revocate se il fornitore si adegua al rispetto delle misure correttive. Qualora la mancata adozione delle misure correttive inerisca a servizi di trasporto, prima di adottare le misure inibitorie, l’Agenzia acquisisce il parere dell’Autorità per la regolazione dei trasporti.
  2. L’Agenzia per l’Italia Digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida per assicurare l’attuazione del presente articolo. Per i servizi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), le linee guida sono adottate acquisito il parere dell’Autorità per la regolazione dei trasporti.
  3. L’Agenzia per l’Italia Digitale:
    a) esamina i reclami dell’utente;
    b) verifica la conformità dei servizi ai requisiti del presente decreto, compresa la valutazione di cui all’articolo 13 alla quale si applica altresì il comma 2;
    c) verifica che il fornitore di servizi abbia adottato le necessarie misure correttive;
    d) procede all’accertamento degli illeciti di cui all’articolo 24 in relazione ai servizi.
  4. Il fornitore di servizi adotta le opportune misure correttive per adeguare i servizi non conformi.
  5. L’Agenzia informa il pubblico delle modalità attraverso le quali possono essere presentati i reclami, nonché delle attività e delle decisioni conseguenti, avendo cura di fornire tali informazioni in formati accessibili.
  6. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità dei terminali self-service di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), numero 5), utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l’erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformità, il controllo sull’attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore.
  7. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni relative alla identificazione delle autorità di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all’attività svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile.
  8. Al fine di supportare le funzioni attribuite all’Agenzia per l’Italia Digitale mediante l’implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2023.
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