Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 11. Identificazione degli operatori economici
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Sintesi Articolo 11
Gli operatori economici, come previsto dagli articoli 6-9, devono fornire alle autorità di vigilanza informazioni sui fornitori o destinatari di determinati prodotti su richiesta. Questi dati devono essere conservati per cinque anni dalla ricezione e dalla fornitura del prodotto. L’obiettivo è garantire la tracciabilità e la trasparenza, rafforzando la sicurezza nel mercato, in particolare per quanto riguarda i requisiti di accessibilità digitale.
- Gli operatori economici di cui agli articoli da 6, 7, 8 e 9 indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta ogni operatore economico che abbia fornito loro un determinato prodotto ovvero l’operatore economico cui essi stessi abbiano fornito un determinato prodotto.
- Gli operatori economici di cui agli articoli da 6 a 9 sono tenuti a conservare e rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
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