Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
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Sintesi Allegato IV
L’allegato impone ai fornitori di servizi di includere, nelle condizioni generali o in un documento equivalente, informazioni accessibili sulla valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità. Tali informazioni devono includere una descrizione del servizio, spiegazioni sul suo funzionamento e indicare come soddisfa i requisiti dell’allegato I. È possibile riferirsi a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Il fornitore deve inoltre dimostrare che erogazione e monitoraggio rispettano tali requisiti.
1. Il fornitore di servizi include nelle condizioni generali, o in un documento equivalente, informazioni sulla valutazione di come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilità di cui all’articolo 3, comma 2. Tali informazioni precisano i requisiti applicabili e includono, se necessario ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento del servizio. Oltre agli obblighi di informazione per i consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE, le informazioni contengono, laddove applicabile, gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale del servizio in formati accessibili;
b) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento del servizio;
c) una descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all’allegato I.
2. Per conformarsi al punto 1 del presente allegato il fornitore di servizi può applicare in tutto o in parte le norme armonizzate e altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Il fornitore di servizi fornisce le informazioni che dimostrano che il processo di fornitura del servizio e il relativo monitoraggio garantiscono la conformità del servizio al punto 1 del presente allegato e ai requisiti applicabili della presente direttiva.