Indice articoli normativa

Art 25. Norme transitorie e finali

L’articolo stabilisce che le disposizioni del decreto entreranno in vigore dal 28 giugno 2025. Tuttavia, fino al 2030, i fornitori di servizi potranno continuare a utilizzare prodotti già in uso in modo legittimo per servizi analoghi. I contratti di servizi stipulati prima del 2025 potranno restare validi fino alla loro scadenza, ma per un massimo di cinque anni. I terminali self-service esistenti potranno essere utilizzati fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di vent’anni. Inoltre, dal 2025, alcune disposizioni della legge n. 4/2004 non saranno più applicabili ai soggetti regolati dal decreto.

  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.
  2. I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
  4. All’articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all’articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 5 novembre 2022».
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