Indice articoli normativa
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Requisiti di accessibilità
- Art. 4 Requisiti supplementari per i servizi di trasporto
- Art. 5 Libera circolazione
- Art. 6 Obblighi del fabbricante
- Art. 7 Rappresentante autorizzato
- Art. 8 Obblighi dell'importatore
- Art. 9 Obblighi del distributore
- Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 11 Identificazione degli operatori economici
- Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi
- Art. 13 Modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Art. 14 Presunzione di conformità
- Art. 15 Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
- Art. 16 Marcatura CE dei prodotti
- Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti
- Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
- Art. 20 Non conformità formale
- Art. 21 Conformità dei servizi
- Art. 22 Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
- Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Norme transitorie e finali
- Art. 26 Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 27 Disposizioni finanziarie
- Allegato I - Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi
- Allegato II - Esempi indicativi non vincolanti di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I
- Allegato III - Procedura di valutazione della conformità - Prodotti
- Allegato IV - Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità
- Allegato V - Criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere
Art 22. Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
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Sintesi Articolo 22
L’articolo stabilisce che i requisiti di accessibilità indicati nell’allegato I sono obbligatori per i prodotti e servizi menzionati nell’articolo 1 del decreto, in linea con il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Inoltre, un prodotto o servizio che rispetta i requisiti di accessibilità della sezione VI dell’allegato I è considerato conforme agli obblighi di accessibilità stabiliti dagli atti dell’Unione Europea, per le caratteristiche e funzioni regolamentate dal decreto, salvo diversa disposizione. L’obiettivo è garantire un’adeguata accessibilità ai prodotti e servizi, favorendo la loro integrazione con la normativa europea vigente.
- Per i prodotti e i servizi di cui all’articolo 1 del presente decreto, i requisiti di accessibilità di cui all’allegato I costituiscono i requisiti di accessibilità obbligatori ai sensi degli articoli 68 e 170 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi o le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione VI dell’allegato I è considerato conforme ai pertinenti obblighi stabiliti in atti dell’Unione, per quanto concerne l’accessibilità, per le caratteristiche, elementi o funzioni, disciplinati dal presente decreto salvo altrimenti disposto.