Indice articoli normativa

Art 10. Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o che ne modifica la conformità ai requisiti di accessibilità digitale, è considerato fabbricante. In tal caso, deve rispettare gli obblighi previsti dal decreto per i fabbricanti, garantendo che i prodotti siano conformi alle normative sull’accessibilità e che modifiche o rebranding non eludano tali responsabilità.

  1. L’importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d’impresa oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti di accessibilità di cui all’articolo 3 è considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6.
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